IMU
IMU - ANNO 2022
Dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), è introdotta una riduzione pari al 50% dell’imposta municipale unica (IMU) per i pensionati residenti all’estero e iscritti all’AIRE (titolari di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con l'Italia).
La riduzione potrà riguardare un solo immobile destinato ad uso abitativo, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto. La stessa è concessa a condizione che l’unità immobiliare posseduta non venga concessa in locazione o comodato d’uso.
Per quanto concerne il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), è confermata la riduzione nella misura di due terzi, già precedentemente introdotta.
Dalla lettura della norma, la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
Quindi, hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS)
*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.
Pertanto, gli iscritti AIRE se non si rientrano nelle condizioni viste sopra, sono tenuti al versamento dell'IMU.
Calcolo IMU 2022 - Le aliquote sono rimaste invariate rispetto al 2021
Scegliendo la categoria dell'immobile dal menù a tendina e inserendo la rendita catastale, se trattasi di fabbricato, o il reddito dominicale, se trattasi di terreno agricolo, è possibile procedere con il calcolo dell'IMU - anno 2022:
Aliquote IMU anno 2022:
Abitazione principale e pertinenze (solo categorie catastali A1, A8 e A9): 0,50%
Detrazione per abitazione principale: € 200,00 rapportati ai mesi di utilizzo e al numero di persone contribuenti che possiedono l'immobile e che vi risiedono.
Seconde case o alloggi non locati: 1,06%
Altri Fabbricati: 0,92%
Terreni agricoli e aree fabbricabili: 0,92%
N.B. I terreni agricoli iscritti nei fogli dal n.1 al n. 52 e quelli nel foglio n. 56 sono esenti dal pagamento dell'imposta IMU ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993.
Immobili concessi in comodato d'uso a parenti:
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.
In allegato il nuovo Regolamento IMU.
Dati per il pagamento dell'IMU:
Codice Catastale: F042
Importo Minimo € 5,00
Modello F24 semplificato e compilabile
Visita anche il sito: Amministrazionicomunali.it
NOTA BENE
Per gli iscritti AIRE IN VIGORE DAL 01.01.2020 FINO AL 31.12.2020
La Legge di Bilancio 2020, L. n.160/2020 ha abrogato l'IMU e la TASI istituendo la "NUOVA IMU". La nuova disciplina non ha previsto l'assimilazione all'abitazione principale per i soggetti iscritti all'AIRE, che pertanto si troveranno a pagare l'IMU per il 2020 per intero.
Per gli iscritti AIRE IN VIGORE FINO AL 31.12.2019:
Legge di conversione del DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014 Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero). - 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a:
"non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
Quindi:
Al fine di ottenere il beneficio di considerare, ai fini IMU, abitazione principale l’unico immobile posseduto in Italia dal cittadino italiano residente all’estero occorre, dunque, il verificarsi di tutte le seguenti condizioni: avere la cittadinanza italiana (anche se doppia cittadinanza); iscrizione all’Aire; l’immobile non deve essere locato o dato in comodato d’uso; essere pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (estera).
Autocertificazione da inoltrare all'Ente per i cittadini residenti all'estero.